Nummo uno

Apr 17, 2026

Nummo uno (lett. “per un solo nummo”) indica la venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → a prezzo simbolico o irrisorio, prossimo allo zero, che può dissimulare una liberalità.

La vendita nummo uno pone il problema della qualificazione giuridica: se il prezzo è talmente esiguo da risultare meramente simbolico, il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → può essere riqualificato come donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → (richiedente la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → dell’atto pubblico, art. 782 c.c.) o come negotium mixtum cum donatione. La giurisprudenza distingue tra prezzo irrisorio (che snatura la vendita) e prezzo vile ma reale (che non impedisce la qualificazione come compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →). La sproporzione tra valore e prezzo può altresì rilevare ai fini della rescissione per lesioneRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1448 c.c.).

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