Iure hereditario (per diritto ereditario) è una locuzione che indica il titolo di acquisto dei diritti, beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → e posizioni giuridiche in capo all’erede per effetto della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → a causa di morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →.
L’acquisto iure hereditario si perfeziona con l’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → dell’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → (art. 459 c.c.) e retroagisce al momento dell’apertura della successione (art. 459, co. 2, c.c.). L’erede subentra in universum ius, ossia nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo →, compresi i debiti, salva l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.).
L’acquisto iure hereditario si distingue dall’acquisto a titolo particolare mortis causa (legato, art. 649 c.c.), in cui il legatarioLegatoDisposizione testamentaria a titolo particolare (artt. 649-673 c.c.) con cui si attribuiscono specifici diritti o beni al legatario, che li acquista ipso iure.Leggi il lemma completo → succede solo in singoli diritti o beni determinati. La qualità di erede è indivisibile e permanente (semel heres semper heres).
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