La giurisdizione ordinaria è il complesso degli organi giurisdizionali – giudice di pace, tribunale, corte d’appello e Corte di cassazione – cui è attribuita la cognizione delle controversie civili e penali ai sensi dell’art. 102 Cost.
In materia civile, la giurisdizione ordinaria ha per oggetto la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dei diritti soggettivi (art. 2907 c.c.) ed è il giudice naturale delle controversie tra privati e di quelle con la pubblica amministrazione quando si faccia valere un diritto soggettivoDiritto soggettivoPosizione giuridica di vantaggio riconosciuta dall'ordinamento a un soggetto per la tutela di un proprio interesse, con facoltà di agire per la sua soddisfazione.Leggi il lemma completo →. In materia penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, esercita la funzione punitiva dello Stato.
Si contrappone alla giurisdizione amministrativaGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → (TAR e Consiglio di Stato), cui sono devolute le controversie relative a interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusivaGiurisdizione esclusivaGiurisdizione del giudice amministrativo estesa ai diritti soggettivi in materie tassative dove la PA agisce come autorità (art. 103 Cost.; art. 133 d.lgs. 104/2010).Leggi il lemma completo →, anche a diritti soggettivi. I conflitti tra le due giurisdizioni sono risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione.
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