Condizione sospensiva è l’elemento accidentale del negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → mediante il quale le parti subordinano l’efficacia del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (o di una sua clausola) al verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.). Fino all’avveramento della condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo →, il contratto è perfetto ma inefficace.
Durante la fase di pendenza, il titolare del diritto condizionato può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.) e le parti devono comportarsi secondo buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → per conservare integre le ragioni dell’altra parte (art. 1358 c.c.). Se la condizione si avvera, gli effetti del contratto retroagiscono al momento della sua conclusione, salvo diversa volontà delle parti (art. 1360 c.c.).
La condizione si considera avverata se è mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (fictio iurisFictio iurisTecnica giuridica che considera esistente un fatto inesistente o viceversa, per produrre determinati effetti giuridici.Leggi il lemma completo →, art. 1359 c.c.). Sono nulle le condizioni illecite e quelle meramente potestative, cioè dipendenti dalla mera volontà dell’obbligato (art. 1355 c.c.).
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