Fictio iuris

Apr 17, 2026

Fictio iuris (lett. “finzione giuridica”) è la tecnica mediante la quale l’ordinamento considera come esistente un fatto che non si è verificato, o come inesistente un fatto reale, al fine di produrre determinati effetti giuridici.

La finzione giuridica è strumento risalente al diritto romano (fictiones pretorie) e tuttora diffuso: la rappresentanza legaleRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → finge che l’atto del rappresentante sia atto del rappresentato; la surrogazioneSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo → reale finge che un bene sostitutivo abbia le stesse qualità giuridiche del bene originario; il concepito si considera nato quando ciò sia nel suo interesse (art. 1 c.c.). La fictio si distingue dalla presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo →: la prima equipara situazioni diverse, la seconda trae da un fatto noto l’esistenza di un fatto ignoto.

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