Condizione risolutiva è l’elemento accidentale del negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → che determina la cessazione degli effetti del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → al verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.). A differenza della condizione sospensivaCondizione sospensivaElemento accidentale del negozio giuridico che subordina l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).Leggi il lemma completo →, il contratto sottoposto a condizione risolutiva è immediatamente efficace, ma i suoi effetti vengono meno se l’evento dedotto in condizione si verifica.
L’avveramento della condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → risolutiva ha efficacia retroattiva (art. 1360 c.c.), salvo che per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, per i quali la risoluzione non incide sulle prestazioni già eseguite (art. 1360, comma 2, c.c.).
La condizione risolutiva trova frequente applicazione nella pratica contrattuale: venditeCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → condizionate al mancato ottenimento di finanziamenti, contratti di fornitura condizionati al mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → di determinate autorizzazioni. Anche alla condizione risolutiva si applicano le regole sulla buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → in pendenza (art. 1358 c.c.) e la fictio di avveramento (art. 1359 c.c.).
Powered by Gestiolex