Condictio ob causam datorum (azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di ripetizione per causa non realizzata) è un’azione di derivazione romanistica riconducibile, nel diritto italiano, alla ripetizione dell’indebito oggettivoSolutio indebitiPagamento dell'indebito: chi ha pagato ciò che non era dovuto ha diritto alla restituzione (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2033 c.c.) e all’arricchimento senza causaArricchimento senza causaIstituto in forza del quale chi si è arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto a indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento. Azione di carattere generale e sussidiario (artt. 2041-2042 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2041 c.c.).

L’azione compete a chi ha eseguito una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → in vista di una causa futura che non si è poi realizzata — ad esempio, un pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → effettuato in previsione di un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → che non viene concluso, o una prestazione eseguita sotto condizione sospensivaCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → che non si avvera.

Si distingue dalla condictio indebiti (ripetizione di quanto pagato senza essere dovuto) e dalla condictio ob turpem causam (ripetizione per causa turpe). Il fondamento è il divieto di arricchimento ingiustificato: chi ha ricevuto la prestazione senza che la causa si sia realizzata è tenuto alla restituzione.

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