Actio interrogatoria

Apr 16, 2026

Azione con cui un soggetto portatore di un interesse giuridicamente rilevante chiede al giudice di fissare un termine entro il quale il titolare di una facoltà di scelta o di accettazione è tenuto a pronunciarsi, con la conseguenza che il mancato esercizio entro il termine assegnato equivale a decadenza.

Le principali applicazioni nel codice civile sono:

  • l’art. 481 c.c., che consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinuncia; trascorso inutilmente il termine, il chiamato perde il diritto di accettare;
  • l’art. 1399, comma 4, c.c., in materia di contratto concluso dal rappresentante senza potere: il terzo può invitare il rappresentato a pronunciarsi sulla ratifica, con effetto decadenziale in caso di silenzio.

La funzione dell’actio interrogatoria è quella di eliminare una situazione di incertezza giuridica, imponendo una definizione della posizione del soggetto titolare della facoltà, a tutela dell’affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici.