Azione con cui un soggetto portatore di un interesse giuridicamente rilevante chiede al giudice di fissare un termine entro il quale il titolare di una facoltà di scelta o di accettazione è tenuto a pronunciarsi, con la conseguenza che il mancato esercizio entro il termine assegnato equivale a decadenza.
Le principali applicazioni nel codice civile sono:
- l’art. 481 c.c., che consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinuncia; trascorso inutilmente il termine, il chiamato perde il diritto di accettare;
- l’art. 1399, comma 4, c.c., in materia di contratto concluso dal rappresentante senza potere: il terzo può invitare il rappresentato a pronunciarsi sulla ratifica, con effetto decadenziale in caso di silenzio.
La funzione dell’actio interrogatoria è quella di eliminare una situazione di incertezza giuridica, imponendo una definizione della posizione del soggetto titolare della facoltà, a tutela dell’affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici.