Il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato a proporre istanza di rimborso della accisa indebitamente pagata spettando tale legittimazione esclusivamente ai soggetti passivi del tributo, e cioè ai fornitori, dato che le parti del rapporto di imposta in materia di accise sono solo l’Amministrazione finanziaria e il fornitore (ai consumatori) di energia elettrica. […]
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