Categoria: (03) Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)

“Tabelle di Milano”: la liquidazione del danno alla persona secondo criteri il più possibile uniformi nel territorio nazionale risponde ad equità, ovvero uguaglianza di trattamento

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cc, deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del…

L’onere probatorio in materia contrattuale è semplificato (salvo si tratti di obbligazioni negative)

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte…

L’onere probatorio in materia contrattuale

Il creditore che promuova le azioni di cui all’art. 1453 cc può limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’obbligazione, di risultato o di mezzi, mentre deve (allegare e) provare la fonte del…