L’art. 1182 cc co. 3, secondo cui l’obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza è applicabile solo ai debiti di valuta aventi come oggetto originario la dazione di denaro; non è applicabile, invece, ai debiti di valore che monetizzino il controvalore di una prestazione o di un bene, quindi […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.