Riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento di una parte: se questa non si costituisce nuovamente, le sue domande si intendono abbandonate


La riassunzione del processo, operata a norma dell’art. 303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l’atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate [...]

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(07) Capo VII - Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo (artt. 295-310 cpc), R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare)

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