Nella loro autonomia, le parti solo libere di stabilire il prezzo di vendita di ogni bene in maniera del tutto indipendente dal suo effettivo valore. Infatti, l’ordinamento interviene soltanto nel caso in cui tale discrasia sia frutto di patologia genetica, in tal caso assegnando alle parti specifici rimedi (vedi art. 1447 cc, art. 1490 cc e ss.). A parte i rim [...]