Ai sensi del tenore testuale ed inderogabile dell’art. 951 cc (in cui si stabilisce che l’apposizione o il ristabilimento dei termini avviene “a spese comuni”) – con l’esperimento dell’azione ivi prevista viene richiesta la partecipazione del proprietario del fondo confinante alle spese necessarie per l’apposizione materiale dei termini, ne deve conseguire che la spesa al riguardo occorrente deve essere ripartita in parti uguali tra tutti i proprietari interessati, qualunque sia l’estensione o il valore delle rispettive proprietà, indipendentemente, perciò, dal criterio applicato per la regolazione delle spese propriamente giudiziali. Corte di Cassazione, sez. II civ. (pres (...)
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