L’onere probatorio in materia contrattuale è semplificato (salvo si tratti di obbligazioni negative)


Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza – ove esistente –, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento d [...]

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(01) Capo I - Disposizioni generali (artt. 2697-2698 cc), (03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc), (14) Capo XIV - Della risoluzione del contratto (artt. 1453-1469 cc)

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