Il convenuto ha l’onere (ex art. 167 cpc) di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, sicché una sua generica opposizione all’altrui domanda equivale ad assenza di contestazione. Inoltre, in forza di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema in applicazione del più generale principio di lealtà e di collabo [...]
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