La revoca del fallimento è idonea a produrre effetti solo a seguito di passaggio in giudicato della relativa decisione e nelle more proseguono sia le attività liquidatorie che i giudizi pendenti. Da tale momento, viene meno la capacità processuale del curatore ad agire in giudizio, con conseguente interruzione del processo e non la sua sospensione. Tribunale di Modena (Salvat (...)
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