Le spese legali sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata stessa, e non possono gravare sul chiamante, quando questi non sia a sua volta rimasto soccombente, salva in ogni caso la compensazione per giusti motivi.
Tribunale di Modena (Ramacciotti), sentenza n. 481 del 28 marzo 2019
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