Stato di necessità

Apr 17, 2026

Lo stato di necessità è la causa di giustificazione che esclude la punibilità di chi ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o altri dal pericolo attuale di un dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → grave alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo →, non altrimenti evitabile e non volontariamente causato (art. 54 c.p.).

I requisiti sono: un pericolo attuale di un danno grave alla persona (vita, integrità fisica, libertà); la non volontarietà del pericolo (non deve essere stato provocato dall’agente); l’inevitabilità del danno con mezzi diversi dal fatto commesso; la proporzione tra il fatto commesso e il pericolo.

A differenza della legittima difesaLegittima difesaCausa di giustificazione per chi reagisce contro un'offesa ingiusta e attuale a un diritto proprio o altrui, con difesa proporzionata e necessaria (art. 52 c.p.).Leggi il lemma completo →, nello stato di necessità il danno è arrecato a un terzo innocente (non all’aggressore). Per questo motivo, chi agisce in stato di necessità, pur non essendo punibile, è tenuto a corrispondere un’indennitàIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo → alla persona danneggiata, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamentoArbitraggioNegozio mediante il quale le parti rimettono a un terzo (arbitratore) la determinazione di un elemento del contratto, tipicamente l'oggetto o il prezzo (artt. 1349 e 1473 c.c.).Leggi il lemma completo → del giudice (art. 2045 c.c.).

Lo stato di necessità opera anche come causa di giustificazione nel diritto civile (art. 2045 c.c.), escludendo l’obbligo risarcitorio pieno ma non quello indennitario.

Powered by Gestiolex