Il ricorso per cassazione è il mezzo di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → ordinario disciplinato dagli artt. 360-394 c.p.c., con cui le parti possono impugnare le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado davanti alla Corte suprema di cassazione, per i motivi tassativi indicati nell’art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono: violazione di norme di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → sostanziale o processuale, nullità della sentenzaError in procedendoVizio della sentenza per violazione di norme processuali. Denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.Leggi il lemma completo → o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione delle norme sulla giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → e sulla competenza.
La Cassazione è giudice di legittimità e non di merito: non riesamina i fatti ma verifica la corretta applicazione della legge. In caso di accoglimento, può cassare con rinvio (rimettendo al giudice di merito) o senza rinvio (decidendo nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo →). Il ricorso deve essere sottoscritto da avvocatoAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo → iscritto nell’apposito albo.
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