Il regolamento di giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → è lo strumento processuale disciplinato dall’art. 41 c.p.c. con cui ciascuna parte può chiedere alla Corte di cassazione di risolvere in via preventivaEx anteLocuzione latina ("da prima") che indica la valutazione di un fatto o di una situazione dal punto di vista anteriore al suo verificarsi, in contrapposizione a "ex post".Leggi il lemma completo → la questione di giurisdizione, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado.

Si distingue dal regolamento di competenzaRegolamento di competenzaStrumento con cui la Cassazione risolve questioni di competenza del giudice, in forma necessaria, facoltativa o d'ufficio (artt. 42-50 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 42-50 c.p.c.), che attiene alla distribuzione delle cause tra giudici dello stesso ordine. Il regolamento di giurisdizione ha carattere preventivo e sospende il giudizio di merito fino alla pronuncia della Cassazione.

La Cassazione decide a sezioni unite e la sua pronuncia è vincolante per il giudice del merito. L’istituto non è utilizzabile quando il giudice adito abbia già deciso la causa nel merito, neppure con sentenza non definitiva.

Powered by Gestiolex