Quid novi (lett. “qualcosa di nuovoEx novoLocuzione latina ("di nuovo") che indica la trattazione, la valutazione o la costituzione di un atto o di un rapporto come se fosse la prima volta, senza vincoli da precedenti determinazioni.Leggi il lemma completo →”) indica gli elementi di novità — nuove domande, eccezioni, proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → — che una parte intende introdurre nel giudizio di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo →.
Il principio del divieto di nova in appello (art. 345 c.p.c.) limita l’introduzione di nuovi elementi nel giudizio di secondo grado: sono vietate nuove domande e, con eccezioni, nuove eccezioni e nuove prove. Il divieto di nova tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → il principio del doppio grado di giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → e l’economia processuale. L’espressione ricorre anche in senso generico per indicare ogni innovazioneInnovazioneOpera che altera l'entità o destinazione di cosa comune condominiale (artt. 1120-1121 c.c.). Distinte tra agevolate, vietate e gravose/voluttuarie.Leggi il lemma completo → giuridica, normativa o giurisprudenziale.
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