Qui suo iure utitur neminem laedit (chi esercita il proprio diritto non lede nessuno) è un brocardo che esprime il principio per cui l’esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento non può costituire fonte di responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.
Il principio opera come causa di giustificazione: l’esercizio del diritto esclude l’antigiuridicità della condotta, sia in ambito civile (art. 2043 c.c.) sia in ambito penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 51 c.p.). Tuttavia, il brocardo non ha valore assoluto: incontra il limite dell’abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo →, principio elaborato dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → sulla base della clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → generale di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (artt. 1175 e 1375 c.c.).
L’esercizio del diritto non è tutelato quando avviene con modalità che, pur formalmente lecite, sono dirette esclusivamente a nuocere ad altri o sono sproporzionate rispetto all’utilità del titolare (atti emulativi, art. 833 c.c.).
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