Pretium sceleris

Apr 16, 2026

Definizione

Il pretium sceleris (letteralmente “prezzo del delitto”) è la somma di denaro o altra utilità che rappresenta il corrispettivo per la commissione di un illecito, penale o civile, dato dal committente all’esecutore. In diritto civile designa anche la pattuizione con cui una parte si impegna a compiere un atto illecito in cambio di una prestazione patrimoniale, dando luogo a un contratto con causa illecita radicalmente nullo.

Disciplina normativa

In ambito contrattuale, l’art. 1418 c.c. sanziona con la nullità il contratto con causa illecita, e l’art. 1343 c.c. definisce illecita la causa quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Il contratto avente ad oggetto pretium sceleris è nullo per illiceità della causa. In sede penale, il denaro o l’utilità ricevuti quale pretium sceleris rilevano come profitto del reato, soggetto a confisca (art. 240 c.p. e confische speciali). L’istigazione a commettere reato verso retribuzione integra poi circostanze aggravanti o autonome figure di reato (es. omicidio su mandato, art. 577 c.p.).

Caratteri essenziali

  • Natura di corrispettivo per la commissione di un fatto illecito.
  • Causa illecita del negozio: nullità assoluta (art. 1418 c.c.), rilevabile d’ufficio e non sanabile.
  • Irripetibilità delle prestazioni (soluti retentio): chi ha eseguito la prestazione in adempimento di un contratto con pretium sceleris non può ripetere quanto prestato (art. 2035 c.c., c.d. soluti retentio per causa turpe bilaterale).
  • Rilievo penale: profitto confiscabile, aggravante del reato commesso a pagamento.

Ambito applicativo

La figura rileva tipicamente in ambito di reati contro la persona (es. omicidio su commissione), nei reati di corruzione, nella criminalità organizzata (mandati a uccidere), nonché in fattispecie civilistiche come i negozi di favoreggiamento, le pattuizioni per deporre il falso in giudizio o per astenersi da denunciare un reato. Va distinto dal pretium doloris (somma a titolo di ristoro del dolore patito) e dal pretium affectionis (valore affettivo del bene). In giurisprudenza il pretium sceleris è tipicamente oggetto di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. (da verificare caso per caso ai sensi della legislazione di riforma intervenuta in materia).