Definizione
Il pegno è un diritto reale di garanzia che il debitore o un terzo costituisce a favore del creditore su beni mobili, universalità di mobili o crediti, a tutela di un’obbligazione. Il creditore pignoratizio acquista il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno, secondo quanto previsto dagli artt. 2784 e ss. c.c.
Disciplina normativa
Il pegno è disciplinato dagli artt. 2784-2807 c.c. La costituzione del pegno su cose mobili richiede, ai sensi dell’art. 2786 c.c., la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti (c.d. spossessamento). Per l’opponibilità ai terzi è necessario che il contratto risulti da atto scritto con data certa contenente l’indicazione del credito e della cosa (art. 2787 c.c.).
Il creditore pignoratizio ha l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2790 c.c.) e non può usarla né darla in pegno o in custodia ad altri senza il consenso del costituente, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione (art. 2792 c.c.). In caso di inadempimento del debitore, il creditore può far vendere la cosa secondo le modalità previste dall’art. 2797 c.c. oppure chiederne l’assegnazione in pagamento (art. 2798 c.c.). È nullo il patto commissorio, ossia il patto con cui si conviene che la proprietà della cosa passi al creditore in caso di mancato pagamento (art. 2744 c.c.).
Il pegno di crediti è regolato dagli artt. 2800-2806 c.c. e si perfeziona con la notifica al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazione con atto di data certa (art. 2800 c.c.). Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi e il capitale alla scadenza (art. 2803 c.c.).
Tipologie
Le principali figure di pegno riconosciute sono: il pegno regolare, che ha ad oggetto cose mobili infungibili e comporta l’obbligo di restituire la stessa cosa; il pegno irregolare (art. 1851 c.c.), avente ad oggetto denaro o cose fungibili, con il quale il creditore acquista la proprietà e si obbliga a restituire il tantundem; il pegno di crediti, che grava su diritti di credito anziché su cose corporali; il pegno rotativo, elaborazione giurisprudenziale che consente la sostituzione dell’oggetto del pegno senza necessità di una nuova costituzione; il pegno non possessorio, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 59/2016, convertito dalla l. n. 119/2016, che consente la costituzione della garanzia senza spossessamento a favore di imprenditori iscritti nel registro delle imprese.
Aspetti processuali
In caso di inadempimento, il creditore pignoratizio può procedere alla vendita della cosa ai sensi dell’art. 2797 c.c. mediante vendita all’incanto o, se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di persona autorizzata. L’eventuale eccedenza del ricavato rispetto al credito deve essere restituita al debitore. La domanda di assegnazione in pagamento va proposta giudizialmente con ricorso al giudice competente. Le controversie relative alla validità del pegno, alla prelazione e alla restituzione della cosa seguono le regole ordinarie di competenza.
Giurisprudenza modenese
- La perdita temporanea del possesso nel pegno
- La vendita del bene dato in pegno
- L’opposizione alla intimazione di pagamento notificata dal creditore pignoratizio
- L’opposizione del debitore all’intimazione del creditore pignoratizio
- [SS.UU.] È revocabile il pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio?
- [SS.UU.] Il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento è legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo o può ottenerne la soddisfazione mediante l’intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato?
- Il terzo datore di pegno ha azione di regresso verso il fideiussore