Ope legis (lett. “per opera della legge”) indica gli effetti giuridici che si producono automaticamente per disposizione di leggeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, senza necessità di un atto di volontà delle parti o di un provvedimento del giudice.
Il meccanismo ope legis opera in numerosi istituti: la compensazione legaleCompensazioneModo di estinzione delle obbligazioni che opera quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore: i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.). Può essere legale, giudiziale o volontaria. Deve essere eccepita dalla parte.Leggi il lemma completo → (art. 1243 c.c.) estingue i debiti reciproci ope legis dal giorno della coesistenza; la surrogazione legaleSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo → (art. 1203 c.c.) trasferisce il credito al solventeSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → senza necessità di cessione; l’ipoteca legaleIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 2817 c.c.) sorge automaticamente; le servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → legali (artt. 1032 ss. c.c.) si costituiscono per legge. L’espressione si contrappone a ciò che richiede un’attivazione volontaria (ope exceptionis) o giudiziale.
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