Notitia criminis

Apr 17, 2026

Notitia criminis (lett. “notizia del delitto”) è l’informazione, comunque acquisita, relativa alla commissione di un fatto penalmente rilevante, che determina l’obbligo del pubblico ministero di iscriverla nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e di avviare le indagini preliminari.

La notitia criminis può pervenire attraverso la denuncia (art. 333 c.p.p.), la querela (art. 336 c.p.p.), il referto (art. 365 c.p.), l’informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.) o può essere acquisita di iniziativa dal pubblico ministero. L’iscrizione della notitia criminis segna il dies a quoA quoLocuzione latina ("dal quale") che designa il punto di partenza di un periodo o il giudice che ha emesso la pronuncia impugnata, in contrapposizione ad "ad quem".Leggi il lemma completo → del termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per le indagini preliminari e costituisce il presupposto per l’esercizio dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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