A quo

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “dal quale” e designa, nel linguaggio giuridico, il punto di partenza di un percorso temporale o processuale, in contrapposizione ad ad quem (“verso il quale”).

Le principali accezioni sono:

  • giudice a quo: il giudice di primo grado o di grado inferiore la cui pronuncia è oggetto di impugnazione dinanzi al giudice ad quem; nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, il giudice a quo è quello che solleva la questione dinanzi alla Corte costituzionale;
  • termine a quo (o dies a quo): il giorno iniziale dal quale decorre un periodo di prescrizione, decadenza o altro termine processuale; secondo la regola dies a quo non computatur in termino (art. 155, comma 1, c.p.c.), il giorno iniziale non è compreso nel calcolo.

La corretta individuazione del dies a quo è decisiva per il computo dei termini di prescrizione (art. 2935 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) e dei termini processuali.