Ad quem

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “verso il quale” e, nel linguaggio giuridico, designa il punto terminale o il destinatario di un percorso processuale o temporale.

Le principali accezioni sono:

  • giudice ad quem: il giudice dell’impugnazione — Corte d’appello o Cassazione — al quale è diretta l’istanza di riesame, in contrapposizione al giudice a quo, che ha emesso la pronuncia impugnata;
  • termine ad quem (o dies ad quem): il giorno finale di un periodo di tempo (di prescrizione, di decadenza, di sospensione), oltre il quale il diritto o la facoltà si estinguono. Si contrappone al termine a quo, che segna il momento iniziale del computo.

In materia di computo dei termini processuali (art. 155 c.p.c.) il dies ad quem è di regola compreso nel conteggio, salvo che la legge disponga diversamente. Il dies a quo non computatur in termino è il principio complementare per il termine iniziale.