Locuzione latina che significa “al giorno”, “entro il termine”, e indica nel linguaggio giuridico la fissazione di un termine finale — determinato o determinabile — entro il quale un diritto deve essere esercitato, un’obbligazione deve essere adempiuta o un effetto giuridico deve prodursi.
La clausola ad diem ricorre comunemente nei contratti a esecuzione differita e nei negozi sottoposti a termine: la compravendita ad diem prevede il pagamento del prezzo entro una data certa. Il mancato rispetto del termine può determinare, a seconda della pattuizione, la decadenza dal diritto, la risoluzione del contratto o la mora del debitore (art. 1219 c.c.).
L’espressione si distingue da ex die (a partire dal giorno, termine iniziale) e si ricollega alla disciplina generale del termine come elemento accidentale del negozio giuridico (artt. 1183-1187 c.c.).