Nemo auditur propriam turpitudinem allegans è il brocardo latino secondo il quale nessuno può far valere in giudizio la propria condotta illecita o immorale per trarne un vantaggio giuridico.
Il principio esprime una regola generale di buona fede e correttezzaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → nell’esercizio dei diritti: chi ha tenuto un comportamento contrario alla legge o al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → non può invocare tale comportamento come fondamento di una pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → giuridica. Il brocardo è collegato al divieto di venire contra factum propriumVenire contra factum propriumDivieto di contraddire il proprio precedente comportamento, espressione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.) e del divieto di abuso del diritto.Leggi il lemma completo → e al principio per cui l’ordinamento non accorda protezione a chi agisce in modo turpe.
Nel codice civile, una delle principali espressioni del principio si rinviene nell’art. 2035 c.c. (soluti retentioSoluti retentioDiritto di ritenere il pagamento ricevuto: il creditore che ha ricevuto legittimamente non è tenuto alla restituzione.Leggi il lemma completo →): chi ha eseguito una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → per uno scopo contrario al buon costume non può ripetere quanto pagato. La turpitudo impedisce l’azione di ripetizione dell’indebito.
La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → applica il principio in chiave restrittiva, evitando che esso conduca a risultati iniqui: in particolare, nei contratti illeciti il giudice valuta se entrambe le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → versano in pari turpitudine o se una sola ha agito in modo riprovevole.
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