Motivazione del provvedimento è l’obbligo, previsto dall’art. 3 della L. 241/1990, per cui ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, indicando i presupposti di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo →.

La motivazione assolve una pluralità di funzioni: consente al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e di valutare l’opportunità di impugnarla; permette al giudice il sindacato di legittimità; garantisce la trasparenza e il buon andamento dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → amministrativa (art. 97 Cost.). L’insufficienza, la contraddittorietà o l’apparenza della motivazione costituiscono vizi di legittimità del provvedimento.

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (art. 3, comma 2, L. 241/1990). Per i provvedimenti discrezionali, la motivazione deve dar conto della valutazione degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → coinvolti e delle ragioni della scelta operata. Per i provvedimenti vincolati, è sufficiente l’indicazione del presupposto di fatto e della norma applicata. Il difetto di motivazione non è sanabile in sede processuale: l’amministrazione non può integrare la motivazione del provvedimento nel corso del giudizio (divieto di motivazione postuma).

Powered by Gestiolex