Mandato di credito

Apr 18, 2026

Il mandato di credito è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → disciplinato dall’art. 1958 c.c. con cui una parte (mandante) incarica l’altra (mandatarioMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo →) di fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio del mandatario, assumendo verso quest’ultimo la garanzia dell’obbligazione del terzo.

Il mandante risponde come fideiussore per l’obbligazione assunta dal terzo verso il mandatario-creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →. Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → pertanto di una figura che combina elementi del mandato e della fideiussioneFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo →.

Il mandato di credito è revocabile, ma la revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → deve essere comunicata anche al terzo, e il mandante resta obbligato per le obbligazioni del terzo sorte anteriormente alla comunicazione della revoca (art. 1959 c.c.).

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