Laudatio auctoris (lett. “indicazione dell’autore/dante causa”) è l’atto con cui il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → in un giudizio di rivendicazione o di evizione indica il proprio dante causa, affinché questi intervenga nel processo per assumere la difesa o rispondere della garanzia per evizioneEvictioTermine latino che designa l'evizione, ossia la perdita totale o parziale del diritto acquistato a causa dell'accertamento di un diritto prevalente del terzo, con obbligo di garanzia del venditore (artt. 1483-1489 c.c.).Leggi il lemma completo →.
L’istituto è disciplinato dall’art. 1485 c.c. in tema di garanzia per evizione nella venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo →: il compratoreCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → convenuto in giudizio da un terzo che rivendichi la proprietà della cosa venduta deve chiamare in causa il venditore, penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → la perdita della garanzia. La laudatio auctoris consente al venditore di intervenire nel processo per difendere il titolo del compratore. L’istituto ha applicazione anche nei trasferimenti a catena e nelle successioni nel diritto.
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