Il greenwashing (letteralmente “lavaggio verde” o ecologismo di facciata) è la pratica commerciale ingannevole consistente nel presentare al pubblico un’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, un prodotto o un servizio come più rispettoso dell’ambiente di quanto effettivamente sia, al fine di ottenere un indebito vantaggio competitivo.
Nell’ordinamento italiano, il greenwashing è sanzionabile come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20-26 del Codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo → (d.lgs. 206/2005), in particolare come pratica ingannevole (art. 21) quando le informazioni ambientali comunicate al consumatore sono false, incomplete o idonee a indurre in erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → sulla natura ecologica del prodotto.
L’Autorità Garante della ConcorrenzaConcorrenzaConfronto competitivo fra imprenditori sul mercato. Disciplinata dagli artt. 2596-2601 c.c. per la concorrenza sleale e il patto di non concorrenza, dalla L. 287/1990 per la tutela antitrust.Leggi il lemma completo → e del Mercato (AGCM) ha adottatoAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → provvedimenti sanzionatori in numerosi casi di greenwashing, con particolare attenzione alle dichiarazioni ambientali generiche e non verificabili (green claims) quali “eco-friendly”, “sostenibile”, “a impatto zero”.
A livello europeo, la direttiva (UE) 2024/825 (cd. Empowering Consumers Directive) ha rafforzato la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dei consumatori contro le asserzioni ambientali ingannevoli, vietando le dichiarazioni generiche di sostenibilità prive di riconosciute prestazioni ambientali di eccellenza e le etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione approvati.
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