Grazia

Apr 17, 2026

La grazia è il provvedimento di clemenza individuale con il quale il Presidente della Repubblica condona, in tutto o in parte, la penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → inflitta a un determinato condannato o la commuta in una pena di specie diversa (art. 87, comma 11, Cost.; art. 174 c.p.).

La grazia si distingue dall’amnistiaAmnistiaProvvedimento di clemenza generale che estingue il reato per categorie di fatti, con legge a maggioranza qualificata dei due terzi (art. 151 c.p.; art. 79 Cost.).Leggi il lemma completo → e dall’indultoIndultoProvvedimento di clemenza generale che condona o commuta la pena per determinati reati, deliberato con legge a maggioranza qualificata (art. 174 c.p.; art. 79 Cost.).Leggi il lemma completo → perché è un provvedimento nominativo (riguarda una singola persona individuata) e non richiede una legge parlamentare, essendo adottata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della Giustizia.

La Corte costituzionale (sent. 200/2006) ha chiarito che il potere di grazia è un potere proprio del Presidente della Repubblica: il Ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto presidenziale e non può opporre un rifiuto sostanziale.

La grazia può essere concessa anche senza istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del condannato e può essere sottoposta a condizioni. Non estingue il reato ma solo la pena (o parte di essa), e la condanna resta iscritta nel casellario giudiziale. La grazia può riguardare anche le pene accessorie e le misure di sicurezzaMisure di sicurezzaProvvedimenti applicati dal giudice penale a soggetti socialmente pericolosi, con finalità di prevenzione e risocializzazione, anche in aggiunta o in sostituzione della pena (artt. 199-240 c.p.).Leggi il lemma completo →.

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