Indulto

Apr 17, 2026

L’indulto è il provvedimento di clemenza generale con il quale lo Stato condona, in tutto o in parte, la penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → inflitta per determinati reati o la commuta in una pena di specie diversa (art. 174 c.p.).

L’indulto è deliberato con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera del Parlamento, in ogni suo articolo e nella votazione finale (art. 79 Cost., come modificato dalla l. cost. 1/1992).

L’indulto si distingue dall’amnistiaAmnistiaProvvedimento di clemenza generale che estingue il reato per categorie di fatti, con legge a maggioranza qualificata dei due terzi (art. 151 c.p.; art. 79 Cost.).Leggi il lemma completo → (art. 151 c.p.) perché non estingue il reato ma solo la pena: il reato resta e la condanna produce i suoi effetti penali (recidivaRecidivaCircostanza aggravante per chi commette un nuovo delitto dopo condanna irrevocabile, facoltativa e graduata per tipologia (art. 99 c.p.).Leggi il lemma completo →, casellario giudiziale). Si distingue dalla graziaGraziaClemenza individuale del Presidente della Repubblica che condona o commuta la pena di un singolo condannato (art. 87 Cost.; art. 174 c.p.).Leggi il lemma completo → (art. 87 Cost.) perché è un provvedimento generale e astratto (si applica a categorie di reati), mentre la grazia è individuale.

L’indulto si applica alle pene inflitte per reati commessi fino a una data stabilita dalla legge. Non si applica ai recidivi reiterati nei casi previsti dalla legge di concessione, e le eventuali condizioni e obblighi sono fissati dalla legge stessa.

Powered by Gestiolex