Factum principis (lett. “fatto del principe”) indica il provvedimento dell’autorità pubblica che rende impossibile o vietata la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dedotta in un rapporto obbligatorio, determinando l’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → non imputabile al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →.
Il factum principis è una causa di estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.): se un provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario vieta o impedisce l’esecuzione della prestazioneAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →, il debitore è liberato senza responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →. Nei contratti a prestazioni corrispettive, il factum principis opera come causa di risoluzione del contrattoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1463 c.c.). L’istituto ha trovato applicazione significativa durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, con riferimento ai provvedimenti di chiusura delle attività economiche e ai divieti di spostamento.
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