Utile per inutile non vitiatur (lett. «l’utile non è viziato dall’inutile») è il principio secondo cui la parte valida di un atto giuridico non è travolta dalla nullità della parte invalida, purché le clausole valide siano autonome e non essenziali rispetto al contenuto complessivo dell’atto.

Il principio è codificato dall’art. 1419 c.c. in materia di nullità parziale del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →: la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità.

In ambito processuale, il principio trova applicazione nell’art. 159 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne siano indipendenti.

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