Compensatio morae (compensazioneCompensazioneModo di estinzione delle obbligazioni che opera quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore: i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.). Può essere legale, giudiziale o volontaria. Deve essere eccepita dalla parte.Leggi il lemma completo → della mora) è l’istituto, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo →, per cui quando entrambe le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive versano simultaneamente in stato di mora, gli effetti della mora si elidono reciprocamente.
Il principio si fonda sulla considerazione che, se entrambi i contraenti sono inadempienti, nessuno dei due può imputare all’altro le conseguenze del ritardo. La compensatio morae opera come paralisi dell’eccezione di inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → reciproco e impedisce che una parte tragga vantaggio processuale dalla mora altrui quando essa stessa sia in mora.
L’istituto non è espressamente previsto dal codice civile ma è ricavato in via interpretativa dai principi generali di correttezzaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), nonché dall’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimentoExceptio non adimpleti contractusEccezione di inadempimento: nei contratti sinallagmatici, il rifiuto legittimo di adempiere finché l'altra parte non adempie (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →).
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