La cessione del contrattoCessione del contrattoNegozio mediante il quale ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta (artt. 1406-1410 c.c.). Realizza una successione a titolo particolare nell'intera posizione contrattuale del cedente.Leggi il lemma completo → è il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → mediante il quale una parte di un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → a prestazioni corrispettive (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto, con il consenso dell’altro contraente (ceduto), purché le prestazioni non siano state ancora integralmente eseguite (art. 1406 c.c.).
La cessione del contratto si distingue dalla cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → e dall’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo → del debito perché comporta il trasferimento dell’intera posizione contrattuale, comprensiva sia dei crediti sia dei debiti derivanti dal rapporto.
Il consenso del contraente ceduto è elemento essenziale della cessione (art. 1406 c.c.). Se il ceduto non libera il cedente, quest’ultimo resta obbligato in via sussidiaria per l’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → del cessionario (art. 1408, comma 2, c.c.). Se invece il ceduto dichiara di liberare il cedente, la liberazione produce effetto dal momento della cessione.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ceduto (cd. nomen verum), ma non garantisce l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → del ceduto, salvo patto contrario (art. 1410 c.c.).
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