L’autorizzazione amministrativa è il provvedimento ampliativo con cui la pubblica amministrazione rimuove un ostacolo giuridico all’esercizio di un diritto, di un potere o di una facoltà che preesiste nella sfera del destinatario, previa verifica della conformità dell’attività ai requisiti stabiliti dalla legge.
Si distingue dalla concessione, che attribuisce nuovi diritti, e dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attivitàSCIASegnalazione certificata con cui il privato avvia un'attività senza attendere autorizzazione, con verifica amministrativa entro 60 giorni (art. 19 l. 241/1990).Leggi il lemma completo →), che opera come titolo abilitativo immediato senza provvedimento espresso. L’autorizzazione presuppone il potere discrezionaleDiscrezionalità amministrativaFacoltà dell'amministrazione di scegliere tra più soluzioni legittime quella più idonea a soddisfare l'interesse pubblico nel caso concreto.Leggi il lemma completo → dell’amministrazione di verificare la compatibilità dell’attività con l’interesse pubblico.
L’autorizzazione può essere vincolata (rilascio obbligatorio se sussistono i presupposti) o discrezionale. Può essere soggetta a condizioni, terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → o oneri e può essere revocata o sospesa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (art. 21-quinquies l. 241/1990).
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