Il silenzio-rifiuto (o silenzio-inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →) è l’istituto disciplinato dall’art. 31 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) per cui, decorso inutilmente il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 2 l. 241/1990), il silenzio dell’amministrazione è qualificato come inadempimento dell’obbligo di provvedere.
L’interessato può proporre ricorso al TARRicorso al TARStrumento processuale per impugnare atti amministrativi illegittimi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito della giurisdizione di legittimità (art. 29 D.Lgs. 104/2010).Leggi il lemma completo → per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, può nominare un commissario ad acta.
Si distingue dal silenzio-assensoSilenzio-assensoIstituto di semplificazione amministrativa per cui il silenzio dell'amministrazione entro il termine previsto equivale ad accoglimento dell'istanza del privato.Leggi il lemma completo → (art. 20 l. 241/1990), in cui il silenzio equivale ad accoglimento, e dal silenzio-diniego, in cui la legge attribuisce al silenzio valore di provvedimento negativo.
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