Agenzia

Apr 13, 2026

Definizione

Il contratto di agenzia è il contratto con il quale una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (il preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, verso retribuzione (art. 1742 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale, oneroso, di durata e a forma libera (salva la prova scritta richiesta ad probationem dall’art. 1742, comma 2, c.c.). Caratteri essenziali sono la stabilità dell’incarico — che lo distingue dalla mediazione e dal procacciamento d’affari occasionale — e la indipendenza dell’agente, che non è un dipendente del preponente ma un imprenditore autonomo.

Disciplina codicistica

La disciplina del contratto è contenuta negli artt. 1742-1753 c.c., come modificati dai d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in attuazione della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti. La normativa codicistica è integrata dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) di settore, che assumono valore di fonte regolamentare ed eccezionalmente derogabile.

Diritti e obblighi dell’agente

L’agente deve eseguire l’incarico secondo le istruzioni del preponente e fornirgli le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnata (art. 1746 c.c.). Salvo patto contrario non assume i rischi delle operazioni promosse (divieto di patto star del credere, salvo i limiti dell’art. 1746, comma 3, c.c.). Ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi durante il contratto e che siano riconducibili alla sua attività (art. 1748 c.c.), anche per quelli conclusi direttamente dal preponente con clienti procurati dall’agente o appartenenti alla zona riservata (esclusiva ex art. 1743 c.c.).

Cessazione e indennità

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto a una indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.) ove abbia procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi da tali clienti, e il pagamento risulti equo. L’indennità non è dovuta in caso di risoluzione per inadempimento dell’agente (giusta causa) o di recesso dell’agente non giustificato. È stabilita anche un’indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso ad nutum dal contratto a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.).

Distinzione dalla mediazione

L’agente si distingue dal mediatore (artt. 1754-1765 c.c.) per la stabilità del legame con il preponente: l’agente opera in forza di un mandato continuativo, mentre il mediatore mette in relazione le parti in modo occasionale e indipendente da entrambe. Si distingue altresì dal procacciatore d’affari, figura atipica priva del carattere di stabilità che contraddistingue l’agenzia.

Giurisprudenza modenese