In tema di interessi, l’inosservanza dell’obbligo di forma (art. 117 co. 4 T.U.B.) rende applicabili i tassi legali, con conseguenti ripetibilità degli interessi eccedenti e impossibilità di accertare l’eventuale usurarietà originaria del saggio non convenuto per iscritto. Tribunale di Modena (Grandi), sentenza n. 1721 del 22 ottobre 2018
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