È legittimo ricorrere all’accertamento induttivo “puro” quando vi siano delle lacune nei prospetti delle rimanenze (nella specie, taluni beni erano privi dell’indicazione del loro valore). L’Amministrazione finanziaria ha il potere/dovere di optare per il metodo di accertamento che, meglio degli altri, riesca ad individuare la reale capacità contributiva del contribuente. Tale scelta è discrezionale ed insindacabile, di talché il contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non ha titolo a dolersene. Quando invece le risultanze emerse dall’accertamento induttivo appaiano incongrue rispetto alla situazione concreta, il giudice può annullare l’atto impositivo tenendo conto anche della metodologia adottata per l’accertamento. (...)
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