Il creditore che abbia ottenuto l’ordinanza ex art. 186 quater cpc, senza che si sia verificato l’effetto decisorio di cui ai commi 3 e 4 cpc prima del fallimento, non potrà far valere tale provvedimento nei confronti del fallimento stesso in quanto inopponibile alla massa e, qualora il provvedimento intervenisse successivamente al fallimento, sarebbe in egual modo [...]
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