Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del “debitor debitoris”, a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest’ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l’identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato e, per lo stretto collegamento logico, anche in termini di ripartizione degli oneri probatori.
NOTA:
Con il provvedimento di cui in massima, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Modena. Nel giudizio di primo grado l’opponente contestava che il mutuo chirografario garantito da fideiussione fosse stato sottoscritto soltanto dal marito e non dalla società debitrice della banca.
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