I rapporti di parentela ovvero di amicizia non comportano di per sé la rilevanza sul mero piano della cortesia del rapporto nel caso di prestazioni professionali né, in ogni caso, ritenuta la giuridicità del vincolo, la gratuità della prestazione professionale, che deve essere oggetto di specifica prova che era onere dell’opponente fornire, stante la presunzione […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.