La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 cc, coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli art. 1223 cc e art. 2056 cc, si estende al danno per il pregiudizio economic [...]
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